[Acta Apostolicae Sedis Supplemento, 1929, p. 14]

 

N. III. Legge sulla cittadinanza ed il soggiorno.

7 giugno 1929.

 

PIO PP.  XI

 

Di Nostro moto proprio e certa scienza, colla pienezza della Nostra sovrana autorit, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

 

CAPO I.

DELLA CITTADINANZA.

 

1.  Sono cittandini della Citt del Vaticano:

                a)  i Cardinali residenti nella detta Citt o in Roma;

                b)  coloro che risiedono stabilmente nella Citt del Vaticano per ragioni di dignit, carica, ufficio od impiego, quando tale residenza sia prescritta per legge o per regolamento, oppure sia autorizzata dal Sommo Pontefice e per esso dal Cardinale Segretariodi Stato, se si tratta di persona communque addetta alla Corte  Pontificia od a qualunque ufficio di cuii allarticolo 2 della legge fondamentale della Citt del Vaticano, e dal Governatore, se si tratta di altra persona;

                c)  coloro che, anche indipendentemente dalle condizioni previate dalle due lettere precedenti, siano autorizzati dal Sommo Pontefice a risiedere stabilmente nella Citt del Vaticano con concessione o con conservazione della cittadinanza, per ragioni da apprezzarsi sovranamente.

2.  Sono del pari cittadini vataicani il coniuge, i figli, gli ascendenti ed i fratelli e le sorelle di un cittadino vaticano, purch sieno secolui conviventi ed autorizzati a risiedere nella , secondo le norme stabilite nei seguenti articoli.

3.  Lautorizzazione indicata nellarticolo precedente data dal Sommo Pontefice e per esso dal Cardinale Segretario di Stato, se si tratta di persona comunque addetta alla Corte Pontificia od a qualunque ufficio di cui allarticolo 2 della letgge fondamentale della Citt del Vaticano, e dal Governatore, se si tratta di altra persona.

4.  Lautorizzazione per ilconiuge e per i figli pu essere data in base alla semplice constatazione del rapporto di famiglia.

Lautorizzazione cessa di diritto:

      a)  per il coniuge, se il matrimonio sia annullato o dispensato, oppure sia pronunciata la separazione coniugale; {*15}

      b)  per i figli col raggiungimento dellet di 25 anni, eccetto che siano inabili al lavoro e debbano essere a carico del cittadino vaticano;

      c)  per le figlie col loro matrimonio.

Restano salvi i sovrani poteri del Sommo Pontefice secondo larticolo 1 lettera c e larticolo 16, nonch quelli del Governatore secondo larticolo 17.

5.  Lautorizzazione indicata nellarticolo 3, quanto agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle,non pu essere data, se i parenti suddetti non siano a carico del cittadino vaticano per obbligo di alimenti.

Lautorizzazioine cessa di diritto per i fratelli col raggiungimento degli anni venticinque, eccetto che siano inabili al lavoro, e per le sorelle, col loro matrimonio.

Restano salve in ogni casop le facolt indicate nellultimo comma dellarticolo precedente.

6.  La cittadionanza vaticana si perde:

      a)  dai Cardinali, quando per qualsiasi ragione cessino dal risiedere nella Citt del Vaticano od in Roma;

      b)  da qualsiasi cittadino collabbandono volontario della residenza in detta Citt;

      c)  dalle persone indicate nella lettera b dellarticolo 1, quando cessino dalla dignit carica, ufficio od impiego, per il quale erano obbligati o autorizzati a risiedere nella Citt medesima;

      d)  da qualunque cittadino vaticano, per il quale la residenza in detta Citt dipenda dalle autorizzazione indicaate nei precedenti articoli, con la cessazione di diritto dellautorizzaziione stessa a atenore degli articoli medesima o con la revoca di essa.

Restano  sempre salve, agli effetti della conservazione della residenza nella Citt del Vaticano e, se del caso, della relativa cittadinanza, le facolt contemplate nellultimo comma dellarticolo 4.

7.  Poich la lilmitata estensioine della Citt del Vaticano non consente a tutti i discendenti e collaterali dei cittadini vaticani colle loro nuove famiglie di risiedere nella Citt stessa, il Sommo Pontefice, nelluntento di incoraggiare la formazione di nuove famiglie e la procreazione della prole, si riserva,  caso per caso, nel suo insindacabile appr3ezzamento sovrano, di prendere provvedimenti per le nuove famiglie che debbano abbandonare la Citt del Vaticano, anche colla concessione, a condizioni di favore, delluso di appartamenti di propriet della Santa Sede nei territorio del Regno dItalia.

8.  La cittadinanza vaticana non si perde per il semplice fatto di una dimora tempranea altrove, non accompagnata dalla perdita dellabita{*16}zione nella Citt del Vaticano o, per i Cardinali, dellabitazione in Roma, o di altre circostanze comprovanti labbandono della residenza.

9.  Le autorizzazioni contemplate nel presente capo sono revocabili in ogni tempo con equo preavviso, eccetto che ragioni di ordine pubblico, di servizio, di morale o di disciplina non consiglino un provvedimento immediato.

10. Il Governatore tiene un registro dei cittadini vaticani, nel quale sono trascritti:

      a)  i nomi dei cittadini vaticani, di cui alle lettere a, b e c dellarticolo 1 collindicazione del titolo, per il quale banno lanzidetta qualit;

      b)  le autorizzazioni prevedute nei presente capo;

      c)  le revoche della medesime;

      d)  le dichiarazioni di volontario abbandono della stabile residenza;

      e)  gli accertamenti della perdita della cittadinanza vaticana per qualunque altro titolo.

11.  I cittadini vaticani debbono munirsi diuna carta di identit da rilasciarsi dal Governatore secondo norme da stabilirsi per regolamento.

Collesibizione di detta carta essi possono uscire ed entrare nella Citt del Vaticano senzaltra formalit.

Sono dispensati dallobbligo di munirsi della carta di identit i Cardinali che sieno cittadini vaticani col lor seguito, il Governatore ed altre persone da stabilire nel regolamento.

 

CAPO II.

Dellaccesso e del soggiorno nella Citt del Vaticano

 

12.  Coloro che non sieno cittadini vaticani per accedere alla Citt del Vaticano debbono munirsi di un permesso, secondo un  modulo, da stabilirsi con provvedimento del Governatore, che, previo accertamento dellidentit personale, rilasciato dai funzionari od agenti incaricati della custodia degli ingressi.

Per giusti e gravi motivi, da apprezzarsi insidacabilmente dai funzionari ed agenti suindicati, il permesso pu essere rifutato.

Il permesso ha effetto per rimanere nella Citt del Vaticano soltano per le ore stabilite con provvedimento del Governatore.

Il permesso deve essere conservato ed esibito a qualsiasi richiesta.

13.  Per lingresso di comitive, di pellegrinaggi e simili pu essere rilasciato cogli effetti suindicati un permesso collettivo, intestato al capo {*17} o ai capi o diritgenti di dette comitive o pellegrinaggi, e colla sempliced indicazione del numero di coloro che laccompagnano.

Il governatore o lufficio da esso delegato pu concedere permessi di accesso permanenti.

14.  Chi non sia cittadino vaticano, per soggiornare nella Citt del Vaticano oltre lorario iindicato nel penultimo comma dellarticolo 12, deve ottenere lautorizzazione del Governatore o dellufficio alluopo delegato.

Lautorizzazione determina la durata del siggiorno e pu contenere le limitazioni e condizioni, che il Governatore e lufficio suddetto credano convenienti.

15.  Somo dispensati dal permesso di cui allarticolo 12 gli stranieri muniti di passaporto che sia vistato da un rappresentante diplomatico della Santa Sede o da altra autorit a ci delegata dal Pontefice. Questo visto non autorizza a permanere nella Citt del Vaticano oltre lorario di cui nel penultimo comma dellarticolo citato.

Sono dispensati dal permesso dingresso e dallautorizzazione di soggiorno occorrente per restare nella Citt del Vaticano oltre lorario suindicato, i Cardinali che non siano cittadini vaticani col loro seguito, i membri del Corpo diplomatico accreditato presso la S. Sede, la famiglia del
Sommo Pontefice, i dignitari della Corte Pontificia, gli ecclesiastici ed altre persone addette ad uffici o tribunali della Sede Apostolica, il Consigliere generale dello Stato, gli impiegati e salariati del Governatoriato e degli altri uffici vaticani, coloro che appartengono ai corpi armati, quando accedano per ragioni di servizio, e le altre persone che potranno essere indicate nel regolamento.

16.  Il Sommo Pontefice, per motivi da apprezzarsi sec0ondo la sua sovrana potest, si riserva di autorizzare chunque a soggiornare a temp indeterminato nella Citt del Vaticano, senza che ci induca acquisto della cittadinanza.

17.  Il Governatore o lufficio alluopo delegato possono rilasciare, collo stesso effetto, autorizzazioni di soggiorno a tempo determinato:

      a)  a persone di famiglia dei cittadini vaticani, nnei limiti di parentela indicati nellarticolo 2, quando pure non concorrano o abbiano cessato di concorrere le condizioni di cui negli articoli 4 e 5, nonch a parenti ed affini, anche oltre i gradi indicati in detti articoli, sempre che la loro permenenza nella Citt del Vaticano sia necessaria allassistenza personale di un cittadino vaticano o al governo della casa di lui. Tale autorizzazione non pu concedersi, di regola, se non per una sola persona per ciascun {*18} cittadino vaticano. Per concederio a pi di una persona occorre un permesso da rilasciarsi personalmente dal Governatore;

      b)  alle persone indicate nella lettera precedente, quando per legge siano dovuti gli alementi da un cittadino vaticano ed egli non sia in grado di prestarli se non nella propria casa;

       c)  ai domestici ed inservienti di cittadini vaticani o di persone che abbiano diritto di risiedere nella Citt del Vaticano;

      d)  in altri casi straordinari di necessit assoluta.

18.  Nessuno pu dare alloggio n temporaneo, n permanente, con o senza corrispettivo, anche a persona autorizzata al soggiorno, senza lautorizzazione del Governatore o dellufficio alluopo delegato.

19.  Le autorizzazioni indicate nel presente capo sono sempre revocabili, osservato, quanto alleventuale preavviso, il disposto dellarticolo 9.

20.  La assegnazione degli alloggi nella Citt del Vaticano a coloro che vi risiedono, salvo il caso eccezionale di alloggio di propriet privata e ferme in tale caso le norme circa laffitto, il subaffitto e la facolt di rfequisizione, fatta insiindacabilmente dal Sommo Pontefice e per esso dal Governatore.

La concessione di alloggi revocabile, con congruo preavviso, salvo che ragioani di ordine pubblico, di servizio, di morale o di disciplina impongano la revoca immediata.

Lalloggio permutabile con provvedimento dellautorit che lha concesso e con analoghe norme circa il preavviso.

La capacit degli alloggi assegnati od assegnabili deve essere tenuta presente, insieme ad ogni altra circostanza del caso, nel concedere o negare lautorizzazione a risiedere dei parenti ed affini, secondo le disposizioni del Capo I e del presente.

La revoca della concessione dellalloggio implica di diritto revoca dellautorizzazione a risiedere nella Citt del Vaticano, salvo che sia altrimenti disposto.

21.  Coloro che si trovano nella Citt del Vaticano senza le autorizzazioni previste negli articoli precedenti o dopo che esse sieno acadute o revocate, possono essere espulsi anche colla forza pubblica.

Per gravi motivi o quando si tratti di persone condannate dai Tribunali Vaticani, per qualsiasi reato, allespulsione pu essere aggiunto, con provvedimento del Governatore, il divieto perpetuo o temporaneo di accedere alla Citt del Vaticano.

22.  Il Governatore tiene un registro di anagrafe. Nel medesimo vengono annotati i nomi delle persone autorizzate a risiedere nella Citt del {*19} Vaticano a tempo indeterminato o determinato colle norme di cui agli articoli precedenti, le revoche delle autorizzazione stesse, i provvedimenti di espulsione e i divieti di accesso.

 

CAPO III.

Accesso alla Citt del Vaticano  con veicoli.

 

23.  I veicoli o autoveicoli appartenenti a stranieri, servano essi al trasporto delle persone o a quello delle cose e sieno essi privati o in servizio pubblico, possono entrare nella Citt del Vaticano, previo rilascio di uno speciale permesso;

      a)  quando abbiano carico di persone o di merci, delle quali sia autorizzato laccesso nella Citt;

      b)  quando, pur essendo vuoti, sieno chiamati da persona che si trovi nel territorio della Citt del Vaticano per il transporto di persone o di cose nellinteresse del richiendente.

Il permesso di entrata del veicolo e dellautoveicolo pu essere concesso con lo stesso documento con cui accordato il permesso di accesso o lautorizzazione di soggiorno al conducente o alle persone transportate, sempre che il veicolo o autoveicolo sia nel documento stesso indicato in modo da identificarlo.

Il governatore o lufficio da esso delegato pu concedere permessi permanenti.

24.  Il veicolo o autoveicolo, salvo, in casi esccezikonali, autorizzazione del governatore o dellufficio a ci delegarto, e salvo il disposto dellarticolo seguente, deve uscire dalla Citt del Vaticano nei termine indicato nel permesso medesimo o non appena abbia compiuto il servizio al quale adibito o, altrimenti, non oltre la scadenza del permesso di entrata o di soggiorno delle persone trasportate.

25.  in facolt del Governatore di autorizzare che le vetture o autoveicoli in servizio pubblico del Governatorato di Roma, entrate nella Citt del Vaticano per il trasporto di persone che ivi rimangono, stazionnino, nelle ore diurne fissate, nei lughi alluopo determinati, per trasportare altre persone entro o furi della Citt del Vaticano.

Il Governatore, sotto losservanza della medesime cautele, pu altresi autorizzare lentrata e lo stazionamento di vetture o autoveicolil in servizio pubblico del Governatorato di Roma, ancorch essi entrino vuoti, slava la facolt di organizzare un servizio pubblico di veicoli od autoveicoli proprio della Citt del Vaticano. {*20}

26.  Il Governatore tiene un registro degli autoveicoli della Citt del Vaticano. In detto Stato, dei cittadini vaticani e delle altre persone da indicarsi nel regolamento.

Per la tenuta di detto registro si applicano, fino a nuova disposiziione, le norme contenute nella legge del Regno dItalia 15 marzo 1927 n. 436.

27. Nessun autoveicolo non iscritto nel registro della Citt del Vaticano puo in alcun caso rifornirsi di carburante nella Citt stessa, se non con carburante che sia di volta in volta introdotto dal territorio del Regno dItalia, previa soddisfazione dei diritti doganali e daziari stabiliti nel Regno.

Gli autoveicoli della Citt del Vaticano non pssono uscire dalla Citt stessa, se non con la dotazione di carburante che pu essedre contenuta nel loro serbatoio.

 

Disposizione generali e transitorie

 

28.  Chi si introduce nella Citt del Vaticano nonostante il rifiuto di permesso o in violazione di un provvedimento di divieto di accesso, punito con l;ammenda fino a lire 180000 o larresto fino a un anno.

29.  Chi si rifornisce nella Citt del Vaticano di carburante per autoveicoli o chi ne esca con una quantit di carburante superiore a quella stabilita nellarticolo 27, e punito con la pena preveduta nellarticolo 6 della legge n. V in data di oggi sullorinamento economico, commerciale, e professionale. La confisca dellautoveicolo facoltativa.

Alla stessa pena soggiace chi scientemente fornisce carburante a chi non ne ha il diritto.

30.  Chi senza autorizzazione d alloggio a persone munite di permesso di soggiorno punito con lammenda fino a lire 4500 o con larresto fino a tre mesi.

31.  Le altre contravvenzioni alla presente legge sono punite con lammenda fino a lire 9000 o con larresto fino a sei mesi.

32.  Fino a quando non sia provveduto ad un nuovo e speciale ingresso ai Musei Vaticani, in facolt del Governatore di sospendere con suo provvedimento lapplciazione della norme contenute negli articoli 12, 13 15, 23, 24 e 25 della presente legge o di emanarne altre in sostituzuioine delle medesime.

33.  La presente legge ener in vogore nello stesso giorno della sua pubblicazione. {*21}

 

Comandiamo che loriginale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nellArchivio delle leggi dello stato della Citt del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Data dal Nostro palazzo apostolico Vaticano nel sette giugno mille novecento ventinove, anno VIII del Nostro Pontificato.

 

PIO PP. XI